Gruppo di ricerca: Adolfo Carvelli (Riferimento interno IReR), Enzo Balboni (project leader; Università Cattolica di Milano)
Committente: Consiglio Regionale della Lombardia, D.G. Assistenza Legislativa, D.G. Programmazione e Relazioni Esterne
Periodo di svolgimento: febbraio 1999 - settembre 1999
Dati di pubblicazione: IReR - Rapporto di ricerca
Lo svolgimento della ricerca è stato, almeno idealmente, diviso in due fasi. La prima è stata dedicata ad
indagare il ruolo costituzionale e statutario affidato ai Consigli regionali ed
individualmente a ciascun consigliere.
L'attualità della ricerca deriva dallo scarto, sempre più visibile ed effettivo, tra le alte potenzialità
ascritte all'istituzione Consiglio regionale - sul piano giuridico e politico -
ed una realtà assai più modesta.
Forse per poche istituzioni ciò è riscontrabile con tanta chiarezza come per i Consigli regionali, per i quali la
dottrina ha parlato addirittura di una «forma di governo assembleare», nella
quale - evidentemente - la posizione del Consiglio regionale è teoricamente
superiore a quella del Parlamento nella «forma di governo parlamentare».
La ricerca qui presentata, dopo aver analizzato il testo costituzionale e le interpretazioni di esso date dalla
dottrina, si è poi rivolta ad una analisi e comparazione degli Statuti e infine
a quella dei regolamenti consiliari.
Ci che emerge è che ad una significativa convergenza dottrinale che vede i maggiori costituzionalisti
specializzati nello studio delle autonomie regionali (Paladin, Levi, Martines,
Ruggeri, Gizzi, Angiolini ecc...) concordi nel ritenere "centrale" il
ruolo dei Consigli - alla luce della Costituzione e degli Statuti speciali o
ordinari di autonomia - si contrappone un ruolo poco incisivo effettivamente
riconosciuto ed esercitato dai Consigli e dai consiglieri.
Aver cognizione di tale del difetto è già il primo passo per predisporre i rimedi e la cura. Ovviamente per
quanto ciò sia possibile, dal momento che il di evoluzione della società politica italiana va, ovunque,
nella direzione di un maggior e miglior spazio riservato alla dimensione
governativa - amministrativa - esecutiva, che è propria della Giunta e del
Presidente, rispetto a quella di indirizzo e di controllo che spetta al
comparto legislativo - deliberativo, quale è impersonato dai Consigli.
Tuttavia le riforme annunciate con le c. d. «leggi Bassanini» (n. 59 e n. 127 del 1997) e con i decreti di
attuazione delle medesime, a cominciare dal principale tra questi: n. 112 del
1998, rivalutando sia la fonte legislativa (che non può spettare ad altri se
non al Consiglio) sia la funzione di programmazione e di controllo politico
(anch'esse spettanti al Consiglio) potranno collaborare a dare una svolta per
un rilancio del ruolo del Consiglio e delle funzioni dei consiglieri.
Sarà possibile indagare questo terreno nella seconda fase della ricerca, quando si affronterà direttamente il
tema delle riforme amministrative e quando potranno essere messe a fuoco e ulteriormente comparate le
diverse prassi applicative.
La sintesi finale del presente lavoro potrebbe essere che il ruolo dei Consigli, se si volesse seguire il
solco della Costituzione e degli Statuti di autonomia, potrebbe e dovrebbe
essere ben superiore a quello effettivamente svolto nell'ultimo quarto di
questo secolo. Ciò che può essere uno sprone a correggere l’attuale tendenza e
a far meglio, in questo campo, nel secolo che sta per aprirsi
(99.91; IST/20).