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[2002] Sicurezza e polizia locale. La funzione della polizia locale

Gruppo di ricerca: Elvina Degiarde e Daniela Gregorio (Project leader), Tommaso Edoardo Frosini (Fondazione Liberal)

Committente: Regione Lombardia, D.G. Presidenza

Periodo di svolgimento: luglio 2001 - gennaio 2002

Dati di pubblicazione: IReR - Rapporto di ricerca

La ricerca, affidata all’IReR nell’ambito del Piano di Ricerche di Interesse Regionale del 2001, è stata condotta dal prof. Tommaso Edoardo Frosini per conto della Fondazione Liberal.
La ricerca analizza l’impiego ed i poteri spettanti alla polizia locale in alcuni Paesi europei, al fine di verificare come funziona il sistema di sicurezza e come viene ad essere distribuito all’interno del territorio; ovvero se vi è un controllo territoriale dell’ordine pubblico gestito direttamente a livello locale piuttosto che nazionale e come viene ad essere organizzato, su quali basi giuridiche ed amministrative. A questo proposito, si è, preliminarmente, soffermati sul significato del concetto di sicurezza negli Stati costituzionali contemporanei. Laddove, cioè, tanto più ampia diviene oggi la richiesta di garanzia della sicurezza, intesa principalmente come sicurezza civile-politica. Allora, l’intenzione del legislatore e del legislatore costituzionale si rivolge perciò direttamente ad assicurare i beni giuridici minacciati e messi in pericolo; in tal senso lo stato di diritto, che garantisce la certezza del diritto, viene superato dalla stato di prevenzione, che deve direttamente tutelare i beni giuridici. Sicurezza significa non più in primo luogo la coscienza della libertà garantita all’individuo, ma l’affermazione di un’attività statale e in via di principio illimitata per tutelare il cittadino da rischi e pericoli sociali causati dal crimine.
Nel corso della ricerca sono stati esaminati, in particolare, alcuni Paesi di democrazia occidentale, quali Germania, Gran Bretagna e Spagna, dove il problema della polizia locale è stato affrontato (e risolto) secondo diversi approcci, che qui non è certo possibile ridurre a sintesi e che pertanto si rimanda alla lettura dei singoli capitoli. Si è altresì svolta, nella ricerca, una sintesi mirata ad offrire un quadro generale del funzionamento e dell'organizzazione delle forze di polizia anche dei seguenti paesi europei: Francia, Danimarca, Grecia, Olanda e Portogallo. Infine, chiude la ricerca un capitolo in cui vengono svolte alcune riflessioni su di un'ipotesi di soluzione italiana, alla luce dell'esperienza comparata.
In particolare, proprio su quest'ultimo aspetto, un sistema al quale si è fatto riferimento, per un'eventuale "importazione" in Italia, potrebbe essere quello spagnolo: oltre ad una serie di aspetti relativi al funzionamento e all'organizzazione regionale in materia di sicurezza, numerose sono le analogie politico-istituzionali con l'Italia. Esso risulta anche in misura maggiore e più aderente rispetto al sistema tedesco. Quest'ultimo, infatti, si muove in un contesto di tipo di Stato federale molto definito, laddove le strutture di organizzazione e le funzioni cambiano da un Land all’altro. Conseguenza diretta dell’organizzazione federale della polizia, il diritto della polizia, in altre parole la codificazione del diritto della polizia, è specifico di ogni Land. Ogni Land, cioè ogni stato regionale della Repubblica federale, ha il suo proprio diritto ed organizzazione di polizia. Al di là dei punti comuni o che avvicinano gli uni agli altri, esistono differenze a volte significative.
Quindi, si ritiene che il sistema spagnolo sia quello più confacente ai fini di un'ipotesi di soluzione italiana. L'articolo 104 della Costituzione Spagnola stabilisce che:
- 1) Le forze e gli organi di sicurezza, posti alle dipendenze del governo, avranno lo scopo di proteggere il libero esercizio dei diritti e delle libertà e di garantire la sicurezza cittadina
- 2) Una legge organica determinerà le funzioni, i principi fondamentali d'intervento e gli ordinamenti delle forze e degli organi di sicurezza". Successivamente, l'articolo 148, comma 1, 22), afferma che la Comunità autonoma è competente nella materia del "coordinamento ed ogni altro potere per quanto riguarda le polizie locali nei termini stabili da una legge organica". E infine, l'articolo 149, comma 1, 29), stabilisce la competenza esclusiva dello Stato in materia di "sicurezza pubblica, fatta salva la possibilità per le Comunità Autonome d'istituire servizi di polizia nella forma prevista dai rispettivi statuti e sulla base del disposto di una legge organica
E' importante segnalare che, dando la possibilità di creare diverse polizie autonome, quello che si decentralizza é il mantenimento della sicurezza pubblica e non la sicurezza pubblica stessa, che continua ad essere materia esclusiva dello Stato.
Questo schema costituzionale sarà poi sviluppato fondamentalmente nella Legge Organica delle Forze e Corpi di Sicurezza del 1986 e negli statuti delle diverse Comunità Autonome e conseguenti leggi. Come si afferma all'articolo 2 della Legge Organica delle Forze e Corpi di Sicurezza: "Le Comunità Autonome parteciperanno nel mantenimento della pubblica sicurezza nei termini che stabiliranno i rispettivi Statuti all'interno di quanto stabilito dalla legge".

Si è voluto presentare la disciplina costituzionale e statutaria del sistema spagnolo (rinviando alla ricerca per un esame più dettagliato relativamente all'organizzazione della polizia locale in Spagna), perché si ritiene questo essere il modello che meglio si potrebbe venire ad innervare nell'ordinamento italiano, ovviamente a condizione di cambiare le regole costituzionali. Infatti, anche a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, lo scenario costituzionale che si presenta pare lasciare pochi spazi alla possibilità di istituire organi di polizia regionale aventi il precipuo compito di tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico, a meno di non voler individuare negli Statuti regionali altre formule con le quali attribuire poteri e competenze alla polizia amministrativa locale; oppure compiti di coordinamento operativo dei comandi di polizia locale nei casi in cui fenomeni o avvenimenti, anche di carattere naturale, rilevanti per i compiti di polizia locale, interessino il territorio di più province o di più comuni, ovvero richiedano, per estensione, gravità o intensità dell'allarme sociale, l'azione concorrente e coordinata della polizia locale medesima. Sotto un profilo costituzionale, bisognerebbe allora affidarsi, come risorsa utile, a quella riserva di legge, prevista nell'art.118 Cost., per introdurre con legge statale forme più o meno robuste di coordinamento fra lo Stato e le Regioni, valorizzando particolarmente quest'ultime (2001A007; SOC/1/4).

Ultimo aggiornamento: 30 agosto 2002
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