Gruppo di ricerca: Elvina Degiarde e Daniela Gregorio (Project leader), Tommaso Edoardo Frosini (Fondazione Liberal)
Committente: Regione Lombardia, D.G. Presidenza
Periodo di svolgimento: luglio 2001 - gennaio 2002
Dati di pubblicazione: IReR - Rapporto di ricerca
La ricerca, affidata all’IReR nell’ambito del Piano
di Ricerche di Interesse Regionale del 2001, è stata condotta dal prof. Tommaso
Edoardo Frosini per conto della Fondazione Liberal.
La ricerca analizza l’impiego ed i poteri spettanti
alla polizia locale in alcuni Paesi europei, al fine di verificare come
funziona il sistema di sicurezza e come viene ad essere distribuito all’interno
del territorio; ovvero se vi è un controllo territoriale dell’ordine pubblico
gestito direttamente a livello locale piuttosto che nazionale e come viene ad
essere organizzato, su quali basi giuridiche ed amministrative. A questo
proposito, si è, preliminarmente, soffermati sul significato del concetto di
sicurezza negli Stati costituzionali contemporanei. Laddove, cioè, tanto più
ampia diviene oggi la richiesta di garanzia della sicurezza, intesa
principalmente come sicurezza civile-politica. Allora, l’intenzione del
legislatore e del legislatore costituzionale si rivolge perciò direttamente ad
assicurare i beni giuridici minacciati e messi in pericolo; in tal senso lo
stato di diritto, che garantisce la certezza del diritto, viene superato dalla
stato di prevenzione, che deve direttamente tutelare i beni giuridici.
Sicurezza significa non più in primo luogo la coscienza della libertà garantita
all’individuo, ma l’affermazione di un’attività statale e in via di principio
illimitata per tutelare il cittadino da rischi e pericoli sociali causati dal
crimine.
Nel corso della ricerca sono
stati esaminati, in particolare, alcuni Paesi di democrazia occidentale, quali
Germania, Gran Bretagna e Spagna, dove il problema della polizia locale è stato
affrontato (e risolto) secondo diversi approcci, che qui non è certo possibile
ridurre a sintesi e che pertanto si rimanda alla lettura dei singoli capitoli.
Si è altresì svolta, nella ricerca, una sintesi mirata ad offrire un quadro
generale del funzionamento e dell'organizzazione delle forze di polizia anche
dei seguenti paesi europei: Francia, Danimarca, Grecia, Olanda e Portogallo.
Infine, chiude la ricerca un capitolo in cui vengono svolte alcune riflessioni
su di un'ipotesi di soluzione italiana, alla luce dell'esperienza comparata.
In particolare, proprio su quest'ultimo aspetto, un sistema al quale si è fatto riferimento, per
un'eventuale "importazione" in Italia, potrebbe essere quello
spagnolo: oltre ad una serie di aspetti relativi al funzionamento e all'organizzazione
regionale in materia di sicurezza, numerose sono le analogie
politico-istituzionali con l'Italia. Esso risulta anche in misura maggiore e
più aderente rispetto al sistema tedesco. Quest'ultimo, infatti, si muove in un
contesto di tipo di Stato federale molto definito, laddove le strutture di
organizzazione e le funzioni cambiano da un Land all’altro. Conseguenza diretta
dell’organizzazione federale della polizia, il diritto della polizia, in altre
parole la codificazione del diritto della polizia, è specifico di ogni Land.
Ogni Land, cioè ogni stato regionale della Repubblica federale, ha il suo
proprio diritto ed organizzazione di polizia. Al di là dei punti comuni o che
avvicinano gli uni agli altri, esistono differenze a volte significative.
Quindi, si ritiene che il sistema spagnolo sia quello più
confacente ai fini di un'ipotesi di soluzione italiana. L'articolo 104 della
Costituzione Spagnola stabilisce che:
- 1) Le forze e gli organi di sicurezza, posti alle dipendenze del
governo, avranno lo scopo di proteggere il libero esercizio dei diritti e delle
libertà e di garantire la sicurezza cittadina
- 2) Una legge organica determinerà le funzioni, i principi fondamentali d'intervento
e gli ordinamenti delle forze e degli organi di sicurezza". Successivamente, l'articolo 148,
comma 1, 22), afferma che la Comunità autonoma è competente nella materia del
"coordinamento ed ogni altro potere per quanto riguarda le polizie locali
nei termini stabili da una legge organica". E infine, l'articolo 149,
comma 1, 29), stabilisce la competenza esclusiva dello Stato in materia di
"sicurezza pubblica, fatta salva la possibilità per le Comunità Autonome
d'istituire servizi di polizia nella forma prevista dai rispettivi statuti e
sulla base del disposto di una legge organica
E' importante segnalare che, dando la possibilità di creare diverse polizie autonome, quello che si
decentralizza é il mantenimento della sicurezza pubblica e non la sicurezza
pubblica stessa, che continua ad essere materia esclusiva dello Stato.
Questo schema costituzionale sarà poi sviluppato fondamentalmente nella Legge Organica delle Forze e Corpi
di Sicurezza del 1986 e negli statuti delle diverse Comunità Autonome e
conseguenti leggi. Come si afferma all'articolo 2 della Legge Organica delle
Forze e Corpi di Sicurezza: "Le Comunità Autonome parteciperanno nel
mantenimento della pubblica sicurezza nei termini che stabiliranno i rispettivi
Statuti all'interno di quanto stabilito dalla legge".
Si è voluto presentare la disciplina costituzionale e statutaria del sistema spagnolo (rinviando alla ricerca per un esame più dettagliato relativamente all'organizzazione della polizia locale in Spagna), perché si ritiene questo essere il modello che meglio si potrebbe venire ad innervare nell'ordinamento italiano, ovviamente a condizione di cambiare le regole costituzionali. Infatti, anche a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, lo scenario costituzionale che si presenta pare lasciare pochi spazi alla possibilità di istituire organi di polizia regionale aventi il precipuo compito di tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico, a meno di non voler individuare negli Statuti regionali altre formule con le quali attribuire poteri e competenze alla polizia amministrativa locale; oppure compiti di coordinamento operativo dei comandi di polizia locale nei casi in cui fenomeni o avvenimenti, anche di carattere naturale, rilevanti per i compiti di polizia locale, interessino il territorio di più province o di più comuni, ovvero richiedano, per estensione, gravità o intensità dell'allarme sociale, l'azione concorrente e coordinata della polizia locale medesima. Sotto un profilo costituzionale, bisognerebbe allora affidarsi, come risorsa utile, a quella riserva di legge, prevista nell'art.118 Cost., per introdurre con legge statale forme più o meno robuste di coordinamento fra lo Stato e le Regioni, valorizzando particolarmente quest'ultime (2001A007; SOC/1/4).
Ultimo aggiornamento: 30 agosto 2002